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17.04
Transizione 5.0, incentivi e pompe di calore
Il decreto afferisce a investimenti in beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0, purché si raggiunga una riduzione pari ad almeno il 3% dei consumi energetici…
Il Piano Transizione 5.0, incluso nel decreto legge Pnrr, accelera la transizione ecologica e digitale dell'economia italiana, promuovendo la crescita economica e l'occupazione.
Qual è l'obiettivo?
Il Piano Transizione 5.0 mira a incentivare l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale attraverso progetti che riducono i consumi energetici. In particolare, prevede l’utilizzo di crediti d’imposta per promuovere investimenti in beni strumentali nuovi per l’innovazione tecnologica e per l’efficienza energetica.
Di quanti fondi dispone il programma?
Il programma dispone di 6,3 miliardi di fondi europei del RepowerEU, puntando a incentivare progetti di innovazione effettuati nel 2024 e 2025 che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
In cosa consistono gli investimenti?
Gli investimenti riguardano beni:
STRUMENTI MATERIALI
- macchine utentili;
- robot;
- magazzini automatizzati.
STRUMENTI IMMATERIALI
- software
tecnologicamente avanzati e interconnessi.
Inoltre, gli investimenti comprendono anche impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo.
Fotovoltaico e Pompe di Calore rientrano?
Certo, l’impianto fotovoltaico rientra in quanto impianto per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo.
I requisiti dei pannelli fotovoltaici
Oltre ad essere prodotti all’interno dell’Ue, i moduli fotovoltaici devono avere le seguenti caratteristiche:
- efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli composti da celle bifacciali ad etero giunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui ai punti 2 e 3 concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e al 140% del loro costo.
Per le pompe di calore come funziona?
Le pompe di calore, come il fotovoltaico, concorrono alla riduzione dei consumi energetici
Il decreto afferisce a investimenti in beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0, purché si raggiunga una riduzione pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
Realizzazione dell’agevolazione
L’agevolazione si traduce nell’applicazione di aliquote specifiche.
Le aliquote di base del credito d’imposta, laddove l’investimento comporti una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici riferito al singolo impianto, sono:
- 35%: per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15%: per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5%: per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono pari al:
- 40%: per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20%: per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10%: per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici riferito al singolo impianto, le aliquote diventano pari al:
- 45%: per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25%: per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 15%: per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
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